F.A.Q. (Domande sul Progetto PIONEER)

Cos’è la gestione dell’ambiente?

La gestione dell’ambiente è l’individuazione ed il controllo delle attività di un’organizzazione che hanno o potrebbero avere un impatto sull’ambiente.
Obiettivo di tale gestione è la conservazione delle risorse naturali, la limitazione delle emissioni inquinanti, la riduzione dell’inquinamento ed il progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali, cioè dei risultati ottenuti con la gestione di tutte quelle componenti dell’organizzazione che hanno interazioni con l’ambiente.

Che cos’è un Sistema di Gestione Ambienale (SGA)?

E’ la parte del sistema di gestione generale dell’ambiente che comprende la struttura organizzativa, le attività d pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto e riesaminare la politica ambientale di una organizzazione (cioè i principi generali d’azione dell’organizzazione rispetto all’ambiente). Un sistema di gestione ambientale consiste in una serie di azioni e di strumenti di gestione ambientale. Tali azioni dipendono l’una dall’altra al fine di raggiungere un chiaro e definito obiettivo: la protezione dell’ambiente. Un sistema di gestione ambientale presuppone una pianificazione continua per fare, rivedere e migliorare le prestazioni di un’organizzazione.

Che cos'è EMAS?

EMAS è l’acronimo di Environmental Management and Audit Scheme. Si tratta di uno schema comunitario di ecogestione e audit introdotto per la prima volta con Regolamento (Cee) n. 1863/1993 e poi recentemente revisionato e sostituito dal nuovo Regolamento (Ce) n. 761/2001, comunemente detto EMAS II.
Il Regolamento EMAS n. 761/2001 per sua natura è direttamente applicabile negli Stati membri dell’Unione Europea. La particolarità giuridica di tale schema comunitario è rappresentata dal fatto che, pur essendo uno strumento vincolante per gli Stati membri e direttamente applicabile nella legislazione nazionale, esso fa leva sulla volontarietà dell’adesione da parte delle organizzazioni che si pongono sulla strada dell’eccellenza ambientale.
EMAS, infatti, integra gli estremi dell’evoluzione delle politiche ambientali europee, basate sull’approccio volontario degli interessati (organizzazioni private e pubbliche), grazie alle quali si passa sempre più da un’impostazione di tipo “comando e controllo” a una fondata sulla corresponsabilizzazzione delle organizzazioni al miglioramento continuo della qualità ambientale.
Poichègli aspetti ambientali diventano più complessi e numerosi, c’é bisogno di gestirli con modalità diverse: un approccio sistematico è dunque essenziale. Il Sistema di ecogestione e audit è pertanto un sistema ad adesione volontaria per le imprese e le organizzazioni che desiderano impegnarsi a valutare e a migliorare la propria efficienza ambientale.

Quali sono state le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento EMAS?

La revisione che ha portato al lancio del nuovo Regolamento EMAS (Reg. Ce n. 761/2001) ha introdotto in particolare:
- la possibilità di adesione non più limitata soltanto alle imprese ma la possibilità di adesione a tutte le organizzazioni (private e pubbliche) di tutti i settori;
- l'adozione di un nuovo logo EMAS (con evidenti finalità di marketing per chi s’impegna nella gestione ambientale e per il miglioramento continuo aderendo ad EMAS);
- l'integrazione della norma EN/ISO 14001 come sistema di gestione di EMAS;
- la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti;
- la promozione dell’adesione ad EMAS delle piccole e medie imprese;
- l’invito esplicito agli Stati membri affinchè tengano conto della registrazione EMAS nell’eleborazione della legislazione ambientale e nei relativi controlli.

Chi può partecipare ad EMAS?

EMAS è aperto a qualsiasi organizzazione del settore pubblico o privato che intenda migliorare la propria efficienza e le proprie prestazioni ambientali.
Il nuovo Regolamento EMAS ha comportato l’estensione del campo d’applicazione ed il passaggio dal concetto di sito a quello di organizzazione. Infatti, il precedente Regolamento n. 1836/1993 era riferibile unicamente ai siti del settore industriale, anche se si poteva,in via sperimentale, applicare lo schema comunitario a settori diversi da quello industriale.
Con l’EMAS II si è ampliata la gamma dei soggetti che possono ottenere la registrazione EMAS , comprendendovi PMI ed organizzazioni anche non industriali come pubbliche amministrazioni, istituti di credito, assicurazioni, aziende commerciali, operatori turistici e società di servizi. L’ampliamento dei possibili fruitori di EMAS ed il passaggio dal concetto di sito ad organizzazione può porre qualche difficoltà per quanto concerne l’applicazione del Regolamento a organizzazioni che, per esempio, operano in più siti ed in quelle prive di siti di riferimento. A tal fine, però, la Commissione, integrando il dettato normativo, ha previsto una serie di linee guida per facilitare la corretta applicazione del Regolamento EMAS.
Al sistema possono partecipare gli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo mentre anche un numero crescente di paesi candidati lo sta già attuando, in preparazione dell'adesione all'UE. La Commissione europea si è impegnata ad applicare il sistema EMAS all'interno dei propri servizi ed edifici.

Gli Enti pubblici possono registrarsi EMAS?

Sì. Con la nuova versione del Regolamento EMAS anche le organizzazioni al di fuori del comparto industriale possono ottenere la registrazione EMAS.

Quali vantaggi ci sono per gli Enti pubblici registrati EMAS?

Al nuovo Regolamento EMAS può partecipare qualunque genere di organismo, compresi quelli del settore pubblico, che possono ricavarne notevoli vantaggi.
La struttura del sistema infatti presenta un approccio flessibile alla registrazione che permette l'adesione di singoli dipartimenti o uffici dell’organismo pubblico.
EMAS aiuta tali organismi a:
- rispettare la normativa nazionale ed internazionale
- realizzare risparmi finanziari mediante la riduzione dei rifiuti, risparmi energetici e minori consumi di risorse
- migliorare il controllo di gestione all'interno dell'organismo e ridurre i problemi ambientali
- dimostrare ai dipendenti e alla clientela il proprio impegno per un ambiente migliore
- integrare i principi dello sviluppo sostenibile nelle attività, soprattutto di programmazione e pianificazione dell'organismo, nel quadro delle iniziative locali legate al processo di Agenda 21.

Quali sono le fasi di attuazione di EMAS?

Per ottenere la registrazione EMAS secondo i requisiti del Regolamento n. 761/2001 un'organizzazione deve procedere nel modo seguente:

1. Effettuare un'analisi ambientale
Esaminare tutti gli impatti ambientali delle attività svolte: processi produttivi, prodotti e servizi offerti, metodi di valutazione, quadro normativo e pratiche o procedure di gestione ambientali già applicate. Nel fare questo un’organizzazione deve tenere presente tanto i suoi aspetti ambientali diretti (cioè quelli sotto il suo diretto controllo) quanto gli aspetti ambientali indiretti (cioè quelli che non sono totalmente sotto il suo controllo gestionale e che implicano l’interazione con soggetti terzi, detti soggetti intermedi, poiché si pongono tra l’organizzazione e gli impatti generati dalle proprie attività).
2. Redazione di una Politica Ambientale (PA)
Trattasi di un documento in cui sono riportati ufficialmente gli obiettivi ed i principi generali d’azione dell’organizzazione rispetto all’ambiente, ivi compresa la conformità legislativa a tutta la normativa ad essa applicabile, nonché l’impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali ed alla riduzione dell’inquinamento.
3. Dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA)
Sulla base dei risultati dell'analisi ambientale, creare un sistema efficace di gestione ambientale che punti a realizzare la politica ambientale dell'organizzazione definita dalla dirigenza. Il sistema deve specificare responsabilità, obiettivi, mezzi, procedure operative, esigenze di formazione, sistemi di monitoraggio e di comunicazione.
4. Effettuare un audit ambientale
Valutare il sistema di gestione creato e le prestazioni ambientali alla luce della politica e del programma ambientali dell'organizzazione e delle norme vigenti.
5. Fornire una Dichiarazione Ambientale (DA)
La dichiarazione ambientale deve specificare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi ambientali fissati e deve indicare in che modo l'organizzazione prevede di migliorare continuamente le proprie prestazioni in campo ambientale. Si tratta essenzialmente di uno strumento di comunicazione rivolto al pubblico (autorità, cittadini, ONG, etc…) che deve essere pertanto chiaro, semplice ed il più possibile sintetico.
6. Ottenere la verifica indipendente di un verificatore EMAS
Un verificatore EMAS accreditato presso l'organismo di accreditamento EMAS di uno Stato membro deve esaminare e verificare l'analisi ambientale, il sistema di gestione ambientale, la procedura di audit e la dichiarazione ambientale.
7. Registrazione presso l'organismo competente dello Stato membro
La dichiarazione ambientale convalidata deve essere inviata all'organismo competente EMAS per la registrazione ed essere messa a disposizione del pubblico. A questo punto l'organizzazione riceve un numero di registrazione e ha diritto ad utilizzare il logo EMAS.

Che cosa accade se un'organizzazione è già dotata della certificazione ISO 14001?

L'Unione europea ha preso atto che la norma internazionale per i sistemi di gestione ambientale, EN/ISO 14001, può rappresentare il primo passo verso EMAS.
L'integrazione del sistema di gestione ambientale della ISO 14001 nella struttura di EMAS, infatti, permette alle organizzazioni di passare dalla ISO 14001 a EMASsenza dover duplicare le procedure. Per esempio, le organizzazioni che sono già dotate di un SGA certificato ai sensi della norma ISO 14001 non hanno necessità di svolgere un’analisi ambientale formale per passare all’applicazione di EMAS se le informazioni necessarie per identificare e valutare gli aspetti ambientali richiesti dal Reg. EMAS e suoi allegati sono fornite dal SGA certificato.

Quali sono i rapporti tra la norma ISO 14001 ed il Regolamento Emas?

Con il Regolamento EMAS II si è assistito all’incorporazione all’interno del regolamento della norma internazionale ISO 14001 in ordine al Sistema di Gestione Ambientale (SGA). Con tale incorporazione si è superata così la situazione di virtuale conflitto tra i due sistemi e sono state introdotte le procedure ed i requisiti della ISO 14001 all’interno dell’EMAS. Le organizzazioni, in seguito a questa novità, hanno dunque due possibilità: seguire direttamente il percorso di adesione ad EMAS oppure certificare inizialmente il proprio sistema secondo la norma ISO 14001 e poi compiere il più impegnativo percorso di registrazione EMAS. Tuttavia è chiaro che EMAS va ben oltre la norma ISO 14001.
Le organizzazioni che partecipano ad EMAS devono infatti anche impegnarsi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali e dimostrare la conformità alla normativa ambientale. Devono rendere disponibili al pubblico le proprie politiche e programmi ambientali, il sistema di gestione e i principali dati sulle prestazioni ambientali e intrattenere un dialogo aperto con le parti interessate (dipendenti, autorità locali, fornitori, cittadini, etc.). Infine debbono ottenere la convalida della Dichiarazione Ambientale da parte di un verificatore accreditato e registrarsi presso un organismo competente nazionale (in Italia il Comitato Ecolabel-Ecoaudit Sezione Emas Italia).

Chi controlla la veridicità della Dichiarazione Ambientale e la rispondenza dell’organizzazione ai requisiti del Reg. EMAS?

Qui risiede una della principali differenze tra ISO ed EMAS, che rappresenta un valore aggiunto per lo schema comunitario di ecogestione e audit.
Restano infatti diversi i sistemi di accreditamento degli “auditors” (cioè i verificatori dei sistemi ISO ed EMAS) e i destinatari.
Mentre per ISO l’accreditamento è garantito da organismi sotto il controllo delle imprese, per EMAS è del tutto diverso, in quanto la matrice del Regolamento è pubblica.
In EMAS il sistema di accreditamento dei verificatori è gestito da organismi legittimati dagli Stati membri della Unione Europea (in Italia il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, Sezione EMAS Italia) e, quindi, dal potere pubblico non solo nazionale, ma anche sovranazionale.
Anche per quanto riguarda i destinatari, in ISO non è così sicuro il rapporto con il pubblico, poiché non deve essere presentata nessuna Dichiarazione Ambientale, per giunta convalidata da un soggetto terzo, destinata all’esterno. La registrazione EMAS è invece proprio improntata e destinata al pubblico e alle autorità competenti per i controlli.
Si ricordi, infatti, che tra gli scopi di EMAS c’è anche l’informazione ed il coinvolgimento del pubblico, inteso in senso lato e comunenemente ricompreso nella parola stakeholders (cioè portatori d’interesse: cittadini, ONG, autorità locali, pubbliche amministrazioni, fornitori, etc…).

Quali sono i vantaggi della partecipazione ad EMAS?

Per le organizzazioni partecipanti l'adesione allo schema comunitario EMAS comporta numerosi vantaggi. Eccone i principali:
- una gestione ambientale di qualità
- garanzia di conformità totale alla normativa ambientale
- minori rischi di sanzioni correlate alla normativa ambientale
- informazioni ambientali convalidate in maniera indipendente
- gestione dei rischi ambientali
- risparmio di risorse e riduzione dei costi
- maggiori opportunità per le imprese nei mercati dove i processi di produzione ecologica sono importanti
- migliori rapporti con i clienti, le comunità locali e su più vasta scala con i legislatori
- miglior ambiente di lavoro
- maggiore soddisfazione dei dipendenti
- maggiore incentivo a lavorare in gruppo
- impiego del logo EMAS come strumento di marketing

A chi rivolgersi per ottenere informazioni?

Ogni Stato membro ha designato un organismo competente che si occupa della registrazione delle organizzazioni e fornisce informazioni agli interessati. In Italia esso è il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, Sezione Emas Italia, istituito presso l’APAT, Via V. Brancati 48, I - 00144 ROMA, E-mail: emas@apat.it, +39 0650072066; Fax: +39 065018684. L’indirizzo web del Comitato Ecolabel-Ecoaudit, Sezione Emas Italia è http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/.
Altre informazioni utili si trovano sul sito web EMAS dell’Unione Europea all’indirizzo http://europa.eu.int/comm/environment/emas